EDILIZIA PRIVATA
GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE:
La fideiussione per Buona esecuzione o performance bond viene richiesta a garanzia della regolare esecuzione di contratti relativi a costruzioni, forniture o servizi.
La fideiussione viene presa in considerazione a condizione che sia escluso, dagli eventi generatori di sinistro, la sospensione dell' esecuzione a causa di interruzione dei pagamenti da parte del Committente.
La durata della garanzia copre di norma l' intero periodo di esecuzione del contratto sottostante.
Permute e vendita immobili da costruire (legge 210):
Le fideiussioni a garanzia di somme riscosse o da riscuotere per l'acquisto di un immobile da costruire o in corso di costruzione, così come previsto dalla legge 210/04 e dal successivo D.Lgs di attuazione n. 122/05, vengono emesse, su richiesta del Costruttore, a tutela delle persone fisiche acquirenti, con riferimento a tutte le somme da questi ultimi effettivamente versate fino alla stipula dell'atto definitivo di compravendita.
La fideiussione garantisce, come previsto dalla normativa, i pagamenti previsti nel contratto preliminare, con esclusione di quelli in contanti, di quelli relativi alle rate di saldo nonché degli eventuali mutui.
La fideiussione può riferirsi anche alla cessione in permuta di aree ed immobili contro porzioni di edificio da costruire. In tal caso il valore della fideiussione terrà conto del valore del bene oggetto della permuta.
La nostra mandataria, oltre ad esaminare operazioni "singole", valutano anche affidamenti specifici per l'emissione di fideiussioni "210" relative alla realizzazione di complessi composti da pluralità di singole unità immobiliari.
La fideiussione viene rilasciata prima o contestualmente al pagamento del o degli anticipi e cessa di produrre efficacia al momento dell'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile costruito.
Poichè la fideiussione garantisce il trasferimento di un immobile finito, viene richiesto al Costruttore l’evidenza dei requisiti tecnici e manageriali adeguati all’importanza del progetto e delle fonti di finanziamento necessarie per il suo completamento.
Come espressamente previsto dalla legge, la fideiussione garantisce l'acquirente od il permutante nel caso di "stato di crisi" (pignoramento dell’immobile; sentenza di fallimento; concordato preventivo; stato di insolvenza) del costruttore obbligato.
Di regola, vengono prese in esame operazioni che prevedono anticipi non superiori al 50% del prezzo pattuito, limite elevabile al 70% nel caso di anticipi richiesti a fronte di stati di avanzamento dei lavori.
La Legge 2 agosto 2004, n. 210 prevede (art. 3, punto f), attraverso l'emanazione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi, l'istituzione di un Fondo di solidarietà (contributo Consap) a beneficio dell'acquirente che – a seguito dell'insolvenza del costruttore a fronte della quale, in un periodo successivo al 31 dicembre 1993, siano o siano state in corso procedure implicanti una situazione di crisi – dichiara di aver subito la perdita delle somme versate o di ogni altro bene eventualmente corrisposto e il mancato conseguimento della proprietà o dell'assegnazione del bene.
L'aliquota del contributo dovuto al Fondo è fissata - per decreto ministeriale – nel 5 per mille, misura massima prevista dalla legge.
Oneri di urbanizzazione:
La fideiussione a garanzia degli "oneri di urbanizzazione" trae origine dalla legge 28/01/1977, n. 10 (Legge Bucalossi), modificata ed aggiornata dal D.lgs. 16372006 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), non ché dal successivo D.L.gs 152 del 11/09/2008 (c.d. terzo decreto correttivo), che prevede la partecipazione da parte del Costruttore privato agli oneri relativi alla trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale.
In base a tali disposizioni, le procedure previste dal codice si applicano a tutte le tipologie di lavori pubblici - urbanizzazione primaria e secondaria, sopra e sotto soglia - da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire,che assumono in via diretta l'esecuzione di tali opere a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso (articolo 32, comma 1, lettera g).
La fideiussione garantisce l'impegno da parte del Costruttore al pagamento degli oneri concessori, ovvero alla realizzazione delle opere richieste dal Comune.
Albi ed elenchi: Vecchio ordinamento Banca d'Italia n° 117530 - OAM n°A8144 - IVASS - R.U.I. n°E000391704