FIDEIUSSIONI E CAUZIONI
CAUZIONI PROVISSORIE
Sono fidejussioni indispensabili per la partecipazione alle gara pubbliche di appalto (art. 75 D. Lgs 163/2006 Codice degli Appalti). Esse garantiscono all’ente appaltante un risarcimento forfettario dei danni arrecati in sede di partecipazione alla gara per mancanza di “serietà dell’offerta”; più in particolare garantiscono il possesso, da parte dell’impresa partecipante, dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari necessari all’esecuzione dell’opera e la sottoscrizione del contratto d’appaltato in caso di aggiudicazione della gara. L’importo garantito è pari al 2% dell’importo posto a base di gara; in caso di possesso, da parte dell’impresa partecipante, della certificazione UNI, EN ISO, per la tipologia dei lavori posta a base di gara, la garanzia può essere ridotta del 50% (art. 75 D. Lgs 163/2006). Le polizze provvisorie per appalti pubblici possono essere emesse solo con lo schema pre-fissato dal Legislatore nel D.M. 123/2004 (Schema Tipo 1.1) ed hanno una durata di validità minima di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.
CAUZIONI DEFINITIVE
Questa fidejussione garantisce la buona esecuzione dei contratti di appalto. Il Codice degli Appalti Pubblici (D. Lgs 163/2006) commisura l’importo di tale garanzia ad un coefficiente variabile indicato all’art. 113, in virtù del quale, la garanzia è tanto più alta quanto più alto è il ribasso praticato dall’aggiudicatario. Anche questa polizza deve essere emessa secondo lo schema tipo fissato dal legislatore (schema tipo 1.2 D.M. 123/2004). La garanzia dura fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o definitivo o, comunque, scade dopo 12 mesi dal certificato di regolare esecuzione.
CAUZIONI PER SVINCOLO RITENUTE D'ACCONTO
E’ la fidejussione che garantisce lo svincolo delle ritenute operate dalla stazione appaltante in occasione dei singoli pagamenti.
CAUZIONI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E DI COSTRUZIONE
E’ la fidejussione che serve a garantire il pagamento degli oneri e dei costi stabiliti dall’ordinamento edilizio per l’ottenimento dei titoli autorizzativi alla costruzione di un immobile; generalmente ha una durata pari al periodo di dilazione concesso per il pagamento di tali oneri e si svincola solo con apposita dichiarazione del beneficiario.
CAUZIONI PER ISTITUTI DI VIGILANZA E ATTIVITA' INVESTIGAZIONE PRIVATA
E’ una fidejussione che deve essere prestata e mantenuta attiva per tutta la durata della licenza prefettizia ed è posta “a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’Ufficio e dell’osservanza delle condizioni imposte dalla licenza, ovvero delle obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l’Ufficio sia autorizzato” (art. 137, 2° e 4° comma TULPS); in particolare è intesa dall’amministrazione non per l’adempimento civilistico delle obbligazioni, ma per all’assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla Legislazione, sia in materia di Polizia che di altri obblighi connessi con la conduzione di un istituto di vigilanza (cfr Cir. N. 559/C.10982.10089.D (22) del 13/07/1995 e Cir. Min. Inter 04/12/2002).
FIDEIUSSIONE PER INGRESSO STRANIERI
E’ una fidejussione che deve essere prestata e mantenuta attiva per tutta la durata della licenza prefettizia ed è posta “a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’Ufficio e dell’osservanza delle condizioni imposte dalla licenza, ovvero delle obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l’Ufficio sia autorizzato” (art. 137, 2° e 4° comma TULPS); in particolare è intesa dall’amministrazione non per l’adempimento civilistico delle obbligazioni, ma per all’assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla Legislazione, sia in materia di Polizia che di altri obblighi connessi con la conduzione di un istituto di vigilanza (cfr Cir. N. 559/C.10982.10089.D (22) del 13/07/1995 e Cir. Min. Inter 04/12/2002).
FIDEIUSSIONE PER RIMBORSO ANTICIPATO IVA
E’ la fidejussione che serve ad ottenere il rimborso anticipato dell’IVA a credito e garantisce le ipotesi di illegittima richiesta/erogazione del rimborso Iva. Ha una durata pari al periodo necessario per l’accertamento della esistenza/veridicità del credito IVA chiesto a rimborso.
Fideiussione per Iscrizione Albo Gestori Ambientali
E’ la fidejussione da presentare a corredo della domanda di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali tenuto dal Ministero dell’Ambiente e garantisce forfettariamente gli eventuali danni (ambientali) arrecati per il mancato smaltimento dei rifiuti presi in carico a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione ministeriale. Ha la stessa durata dell’autorizzazione (5 anni) a cui va aggiunto un ulteriore periodo di 2 anni necessario per le verifiche di chiusura dell’autorizzazione.
Fideiussione per Contributi pubblici
Con tale fidejussione si garantiscono le anticipazioni di contributi pubblici (POR, PSR, insediamenti produttivi, ecc.) ed il corretto utilizzo degli stessi secondo le rispettive normative di riferimento. La durata e lo svincolo di queste polizze sono determinate, di volta in volta, nei bandi pubblici e sono, generalmente, legate al momento della rendicontazione/verifica degli adempimenti previsti.
Fideiussioni a Garanzia degli Acconti su Immobili da Costruire
Le fideiussioni a garanzia di somme riscosse o da riscuotere per l'acquisto di un immobile da costruire o in corso di costruzione, così come previsto dalla legge 210/04 e dal successivo D.Lgs di attuazione n. 122/05, vengono emesse, su richiesta del Costruttore, a tutela delle persone fisiche acquirenti, con riferimento a tutte le somme da questi ultimi effettivamente versate fino alla stipula dell'atto definitivo di compravendita.
La fideiussione garantisce, come previsto dalla normativa, i pagamenti previsti nel contratto preliminare, con esclusione di quelli in contanti, di quelli relativi alle rate di saldo nonché degli eventuali mutui.
La fideiussione può riferirsi anche alla cessione in permuta di aree ed immobili contro porzioni di edificio da costruire. In tal caso il valore della fideiussione terrà conto del valore del bene oggetto della permuta.
Le nostre mandatarie, oltre ad esaminare operazioni "singole", valutano anche affidamenti specifici per l'emissione di fideiussioni "210" relative alla realizzazione di complessi composti da pluralità di singole unità immobiliari.
La fideiussione viene rilasciata prima o contestualmente al pagamento del o degli anticipi e cessa di produrre efficacia al momento dell'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile costruito.
Poichè la fideiussione garantisce il trasferimento di un immobile finito, viene richiesto al Costruttore l’evidenza dei requisiti tecnici e manageriali adeguati all’importanza del progetto e delle fonti di finanziamento necessarie per il suo completamento.
Come espressamente previsto dalla legge, la fideiussione garantisce l'acquirente od il permutante nel caso di "stato di crisi" (pignoramento dell’immobile; sentenza di fallimento; concordato preventivo; stato di insolvenza) del costruttore obbligato.
Di regola, vengono prese in esame operazioni che prevedono anticipi non superiori al 50% del prezzo pattuito, limite elevabile al 70% nel caso di anticipi richiesti a fronte di stati di avanzamento dei lavori.
La Legge 2 agosto 2004, n. 210 prevede (art. 3, punto f), attraverso l'emanazione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi, l'istituzione di un Fondo di solidarietà (contributo Consap) a beneficio dell'acquirente che – a seguito dell'insolvenza del costruttore a fronte della quale, in un periodo successivo al 31 dicembre 1993, siano o siano state in corso procedure implicanti una situazione di crisi – dichiara di aver subito la perdita delle somme versate o di ogni altro bene eventualmente corrisposto e il mancato conseguimento della proprietà o dell'assegnazione del bene.
L'aliquota del contributo dovuto al Fondo è fissata - per decreto ministeriale – nel 5 per mille, misura massima prevista dalla legge.
C. A. R. (Contractor's All Risks)
E’ una forma di copertura globale di tutti i rischi legati ad una costruzione; con tale assicurazione si coprono tutti quei rischi che possono interessare il bene assicurato e che non siano espressamente esclusi dalla polizza. La C.A.R. più comune è senz’altro quella prevista dal Codice degli Appalti (D. Lgs 163/2006), ove all’art. 129 è fatto obbligo all’impresa appaltatrice di prestare, in favore dell’ente appaltante, una forma di assicurazione secondo lo schema Tipo 2.3 (D. M. 123/2004) a garanzia dei lavori appaltati, delle eventuali preesistenze e del rischio di responsabilità civile verso terzi. Accanto a tale forma obbligatoria di assicurazione esistono molte altre polizze CAR facoltative, la più comune delle quali è senz’altro quella per la costruzione di immobili.
Albi ed elenchi: Vecchio ordinamento Banca d'Italia n° 117530 - OAM n°A8144 - IVASS - R.U.I. n°E000391704